Art. 5.
(Collegamento telematico).

      1. Ai fini del collegamento in rete dei videogiochi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, stabilito dall'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, l'AAMS si avvale di almeno un concessionario per regione o per provincia, selezionato con procedure ad evidenza pubblica, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
      2. A copertura dei costi per la gestione del collegamento telematico l'AAMS riceve una commissione pari al 3 per cento dell'importo giocato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7.

 

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